MANIFESTAZIONE

MANIFESTAZIONE ESODATI 13 APRILE ROMA

domenica 19 febbraio 2012

RICORSO AVVERSO LA LEGGE "FORNERO"

Alla C.A. del SEGRETARIO GENERALE PLAINTES@ec.europa.eu

Il sottoscritto_______________, nato________________(_____) Il_____________ eresidente in __________________ (____) in via _______________ n°_____, di Cittadinanza ITALIANA, DENUNCIA la violazione del diritto comunitario da parte dello Stato Italiano, a seguito della emanazione del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge n° 214 del 22.12.2011.
In particolare, rimarca le seguenti incongruenze e discriminazioni riguardante l’art.24 (Pensioni):
1)Comma 10: Disparità fra i sessi, laddove l’anzianità anagrafica prevista è di 42 anni per gli uomini e di 41 per le donne; (violazione degli artt. 2, 3 e 141 del Trattato CE e degli artt. 20, 21 e 23 della Carta dei Diritti della U.E.).

2)Comma 15-bis: Disparità fra lavoratori, laddove i lavoratori del Settore Pubblico ed Autonomo risultano discriminati rispetto ai lavoratori del Settore Privato, ai quali è consentita l’uscita dal lavoro all’età di 64 anni, a fronte dei 66 anni richiesti agli altri; (Viol. artt. 20, 21 della Carta dei Diritti della U.E.).

Un infermiere, ad esempio, è tale sia che lavori nel Settore pubblico che in quello privato; ma il trattamento che la suddetta legge riserva, nelle due fattispecie, è assai diverso.

3)Assenza di ogni gradualità: L'innalzamento dell’età pensionabile è brusco e traumatico, in quanto viene aumentata ab abrupto anche di 6/7 anni. In particolare la classe 1952 risulta particolarmente penalizzata; (Viol. artt. 7, 25 e 33 della Carta dei diritti della U.E.).

Infatti, la previgente normativa consentiva alle classi 1951 e 1952 lo stesso canale di uscita dal lavoro, con il raggiungimento della quota 96 (60+36 e 61+35, risultante dalla somma fra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva).

Orbene, il comma 14 dell’art. 24, consente la regolare uscita solo alla classe 1951, escludendo la classe 1952. Ne consegue che, un lavoratore nato il 31.12.1951, va in pensione il 1° aprile 2013, quello nato il giorno dopo, il 1° 01.1952, andrà invece in pensione il 1° luglio 2019, oltre 6 anni dopo!

Gravi ed ingiustificabili penalizzazione subiscono anche i lavoratori delle classi1953/54/55/56 ed oltre, nonché i lavoratori precoci che si ritrovano con una notevole anzianità contributiva non supportata da un’età anagrafica sufficiente ad acquisire il diritto alla pensione.

Lo Stato Italiano, di fatto, sembra aver contravvenuto a quello che è stato il giusto comportamento degli altri Stati aderenti all’Unione, che hanno applicato il principio della gradualità della riforma, al fine di evitare traumi e sconvolgimenti di tipo psicologico e sociale fra i Cittadini; ( Viol. artt. 7 e 33 della Carta d. Diritti della U.E.).

4)Assenza di flessibilità nell'uscita dal lavoro, (anche con eventuali, graduali penalizzazioni), che non consente la scelta dei tempi uscita e determina pesanti condizionamenti della libertà individuale e nella vita dell’individuo; (Viol. artt. 7, 25 e 33 della Carta dei Diritti della U.E.). Flessibilità che sarebbe, peraltro, suggerita dall’applicazione del sistema contributivo per tutti (art. 24, p.2 della Legge 214/2011).

5)Il riscatto oneroso della Laurea, viene escluso dal novero dei contributi volontari (art.24,, p.14, lett. d) della L. n°214/2011) e dalle conseguenti agevolazioni, benché abbiano entrambi il carattere di volontarietà, lo stesso peso economico e perseguano lo stesso obiettivo: maturare gli anni di contributi atti alla maturazione dei requisiti contributivi. (viol. art.21 della Carta dei Diritti della U.E.).

6)Ancora iniqua e discriminatoria, al p.7 dello stesso art. 24, riconosce il diritto alla pensione ai lavoratori che abbiamo maturato solo 20 anni di contributi, per i quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996. (Viol. art. 21 della Carta dei Diritti della U.E.).

7)Bizantinismo della Legge: intricata, confusa e contradditoria appare in pieno contrasto con la semplificazione amministrativa e legislativa perseguita dall’Unione Europea.

8) La manovra sembra fatta esclusivamente per “fare cassa”, in quanto i conti degli Enti Previdenziali (INPS, INPDAP), così come piu volte ribadito dai rispettivi presidenti, risultavano essere in attivo, e l’intero sistema, dopo le ultime riforme effettuate, appariva virtuoso ed in equilibrio anche a lungo termine.

L’art. 24 della Legge 214/20011, peraltro, appare, in piu’ punti, in contrasto col dettato dell’art. 3 della Costituzione Italiana che recita:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.

Del resto la stessa Corte Costituzionale dello Stato Italiano, con la sentenza n° 822 del 1988, si era già espressa in termini fortemente critici nei confronti di analoga riforma applicata in precedenza senza il criterio della gradualità.

Il sottoscritto, infine, DICHIARA DI NON AUTORIZZARE la Commissione ad indicare la propria identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la presente denuncia.





Fiducioso nel favorevole e sollecito decorso della presente, porge rispettosi saluti.

(digitare nome e cognome)___________________________



Recapiti:

Telefono fisso: ___________________Cellulare:_______________________

Indirizzo di Posta Elettronica: ______________________________________



-Allega:

A)) II testo dell’art. 24 del Decreto n° 201/2011, coordinato con la Legge n°214/2011

di conversione.

B) Sentenza n° 822/1988 della Corte Costituzionale Italiana.

A)
Capo IV. Riduzioni di spesa. Pensioni.
Art. 24. Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici
1. Le disposizioni del presente articolo sono dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilita' economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, in conformita' dei seguenti principi e criteri: a) equita' e convergenza intragenerazionale e intergenerazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; b) flessibilita' nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa; c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita; semplificazione, armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2012, con riferimento alle anzianita' contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita' e' calcolata secondo il sistema contributivo.
3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva, previsti dalla normativa vigente, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianita', consegue il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa e puo' chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a partire dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianita' sono sostituite, dalle seguenti prestazioni: a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 6 e 7, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18; b) «pensione anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti di cui ai commi 10 e 11, salvo quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18.
4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si puo' conseguire all'eta' in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell'attivita' lavorativa e' incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall'operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all'eta' di settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilita'.
5. Con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1o gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a 11 del presente articolo non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, e le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 21, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine di conseguire una convergenza verso un requisito uniforme per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia tra uomini e donne e tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi, a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei termini di seguito indicati: a. 62 anni per le lavoratrici dipendenti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive della medesima. Tale requisito anagrafico e' fissato a 63 anni e sei mesi a decorrere dal 1o gennaio 2014, a 65 anni a decorrere dal 1o gennaio 2016 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; b. 63 anni e 6 mesi per le lavoratrici autonome la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale requisito anagrafico e' fissato a 64 anni e 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e a 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; c. per i lavoratori dipendenti e per le lavoratrici dipendenti di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; d. per i lavoratori autonomi la cui pensione e' liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il requisito anagrafico di sessantacinque anni per l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito anagrafico di sessantacinque anni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in 66 anni.
7. Il diritto alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 e' conseguito in presenza di un'anzianita' contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il predetto importo soglia pari, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'eta' anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianita' contributiva minima effettiva di cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2001, n. 417, all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335, le parole «, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al comma 19,» sono soppresse.
8. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e' incrementato di un anno.
9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono essere tali da garantire un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti dei predetti requisiti agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta eta' minima di accesso non fosse assicurata, sono ulteriormente incrementati gli stessi requisiti, con lo stesso decreto direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da emanare entro il 31 dicembre 2019, al fine di garantire, per i soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso al trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni. Resta ferma la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per gli adeguamenti successivi a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'articolo 5 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e' abrogato.
10. A decorrere dal 1o gennaio 2012 e con riferimento ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che maturano i requisiti a partire dalla medesima data l'accesso alla pensione anticipata ad eta' inferiori ai requisiti anagrafici di cui al comma 6 e' consentito esclusivamente se risulta maturata un'anzianita' contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianita' contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012, e' applicata una riduzione percentuale pari a 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'eta' di 62 anni; tale percentuale annua e' elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'eta' al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale e' proporzionale al numero di mesi.
11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1o gennaio 1996 il diritto alla pensione anticipata, previa risoluzione del rapporto di lavoro, puo' essere conseguito, altresi', al compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino versati e accreditati in favore dell'assicurato almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni. In occasione di eventuali revisioni della serie storica del PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e quelli relativi alla nuova serie per gli anni successivi. Il predetto importo soglia mensile non puo' in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.
12. A tutti i requisiti anagrafici previsti dal presente decreto per l'accesso attraverso le diverse modalita' ivi stabilite al pensionamento, nonche' al requisito contributivo di cui al comma 10, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni; al citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti modifiche: a. al comma 12-bis dopo le parole «e all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni,»
aggiungere le seguenti: «e il requisito contributivo ai fini del conseguimento del diritto all'accesso al pensionamento indipendentemente dall'eta' anagrafica»; b. al comma 12-ter alla lettera a) le parole «i requisiti di eta'» sono sostituite dalle seguenti: «i requisiti di eta' e di anzianita' contributiva»; c. al comma 12-quater, al primo periodo, e' soppressa, alla fine, la parola «anagrafici».
13. Gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1o gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. A partire dalla medesima data i riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter dell'articolo 12 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni, devono riferirsi al biennio.
14. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011: a) ai lavoratori collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; b) ai lavoratori collocati in mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011; c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' ai lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro la medesima data il diritto di accesso ai predetti Fondi di solidarieta'; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei Fondi medesimi fino al compimento di almeno 59 anni di eta', ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta' i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto; d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione; e) ai lavoratori che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133; ai fini della presente lettera l'istituto dell'esonero si considera, comunque, in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi da 1 a 6 dell'articolo 72 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla presente lettera e). Sono altresi' disapplicate le disposizioni contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe a quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio.
15. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalita' di attuazione del comma 14 ivi compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati ai fini della concessione del benefici di cui al comma 14 nel limite delle risorse predeterminate in 240 milioni di euro per l'anno 2013, 630 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040 milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro per l'anno 2016, 1.030 milioni di euro per l'anno 2017, 610 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019. Gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al montaggio, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del periodo di esonero di cui alla lettera e) del comma 14, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 14 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, i predetti Enti non prenderanno in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito del predetto limite numerico vanno computati anche i lavoratori che intendono avvalersi, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, congiuntamente del beneficio di cui al comma 14 e di quello relativo al regime delle decorrenze disciplinato dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per il quale risultano comunque computati nel relativo limite numerico di cui al predetto articolo 12, comma 5, afferente al beneficio concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in ogni caso, ai soggetti di cui al presente comma che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012 trovano comunque applicazione le disposizioni di cui al comma 12 del presente articolo.

1 commento:

  1. Voglio aggiungere a quanto sopra per completezza, che nel rimandare la data del pensionamento di milioni di lavoratori, di fatto, sono rimasti nelle casse delle imprese i soldi versati dagli stessi per il trattamento di fine rapporto il cosidetto TFR, ed ai fondi pensionistici i soldi versati dalle aziende e dai lavoratori, qui riesco a capire l'interesse della Mercegaglia, che continuerà ad utilizzare quei soldi, quali finanziamenti a basso costo.
    Mentre i lavoratori interessati dalla riforma, per la stessa ragione hanno dovuto rimandare tutti i loro progetti di un bel pò di anni, subendo un danno incalcolabile.
    Questo per non parlare della presa in giro sui lavori usuranti, ai quali i lavoratori potranno accedere solo dopo aver versato trentacinque anni di contributi, che, con il precariato e la flessibilità che abbiamo oggi, significa praticamente da morti.
    L'ultimo pensiero và a Casale Monferrato, ed ai lavoratori ai quali é stata riconosciuta l'esposizione ultradecennale all'amianto, (riduzione speranza di vita), i quali si sono visti allungare l'aspettativa di vita ad ogni riforma di destra di sinistra e di centro.
    Ma dove sono i sindacati? .... a prenderci in giro. Vorrei non doverlo dire, ma noi Italiani, per farci vedere più bravi degli altri, ci facciamo sempre male.
    Pensierino della sera.
    Vorrei che le pensioni del Sig.Monti e della Fornero fossero revocate, per dare loro la possibilità di vedere le cose da un'altro punto di vista, così ho l'impressione che non siano stati obbiettivi ed abbiano cercato solo di mantenere il loro status-quo.

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